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Statuto

Articolo 1 - Denominazione e sede.
1. E' costituita in Zevio, Via Berto Barbarani n° 20, una associazione sportiva dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti codice civile denominata "Associazione sportiva dilettantistica Blu Diving Club".

Articolo 2 - Scopo.
L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica della disciplina di immersioni subacque, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma dì attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della suddetta disciplina, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della stessa disciplina sportiva indicata. Nella propria sede l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni nonché agli statuti e ai regolamenti della federazione di appartenenza e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le
decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate. L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali

Articolo 3 – Durata.
L'associazione ha durata fino all'anno 2099 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea degli associati. L'assemblea degli  associati  ha  la  facoltà  di  deliberare  lo scioglimento anticipato dell'associazione secondo le modalità del presente statuto.

Articolo 4 - Domanda di ammissione.

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, sia sportive sia ricreative. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della  rettitudine sportiva  in  ogni  rapporto  collegato  all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della federazione e dei suoi organi. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della  qualità di socio efficacemente  conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata
all'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da
minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. All'accoglimento della domanda il socio dovrà provvedere al versamento della quota associativa determinata annualmente dal consiglio direttivo. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 - Diritti dei soci.

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del   diritto   di   partecipazione   nelle   assemblee   sociali   nonché dell'elettorato attivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire
cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo Articolo 13. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo.

Articolo 6 - Decadenza dei soci.
1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
A)dimissione volontaria.
B)radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
C)scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 27 del presente statuto
D)inadempienza del socio nel versamento della quota associativa annua.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera (B) assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nei corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. II provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 7 – Organi.
1. Gli organi sociali sono:
l'assemblea generale dei soci
il presidente
il consiglio direttivo

Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea.
L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. La  convocazione  dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede
dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo,  in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea  nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione.
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento
della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria.

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede
dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dai presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero sei mesi in casi di necessità, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti    sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non   rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Articolo 11 -Validità assembleare.
1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli
associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria  che l'assemblea straordinaria saranno validamente
costituite  qualunque sia  il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria.
L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
approvazione e modificazione dello statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 - Consiglio direttivo.

II Consiglio direttivo è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
1. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni,  non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole delta maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente è determinante. Le deliberazioni  del consiglio,  per la  loro validità,  devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli
associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 – Dimissioni.
1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, il consiglio direttivo convoca l'Assemblea dei soci entro sessanta giorni per provvedere alla loro sostituzione. Nei  caso  di  dimissioni  o   impedimento  del  presidente  del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti,  le relative funzioni saranno  svolte  dal  vice-presidente fino  alla  nomina  del  nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza  ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del  nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli  affari  urgenti  e alla  gestione dell'amministrazione  ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto

Articolo 15 - Convocazione direttivo.
1. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 - Compiti del consiglio direttivo.
1. Sono compiti del consiglio direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto del quorum di cui all'art 8, comma 2;
d) redigere gli  eventuali  regolamenti  interni  relativi  all'attività
sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 17- Il presidente.
1. Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 18 - II Vicepresidente.
1. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19- Il Segretario.

1. Il segretario da esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo 20 - Il rendiconto.
1. Il  consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione,  sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione
assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale
ed  economico-finanziaria  della associazione,  nel  rispetto  del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 21 - Anno sociale.
1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 22 – Patrimonio.

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalie attività organizzate dall'associazione.

Articolo 23 – Sezioni.
1. L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 24 - Clausola Compromissoria.
1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla federazione di appartenenza.

Articolo 25 - Responsabilità dell'associazione.
1. L'Associazione risponde, con i propri beni e con le proprie risorse economiche, dei danni per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Articolo 26 - Rapporti con enti e soggetti pubblici e privati.
1. L'associazione può cooperare con altri enti o soggetti pubblici o privati  per lo svolgimento delle finalità  previste dal  presente Statuto.

Articolo 27 – Scioglimento.
1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita  l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 28 - Norma di rinvio.
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della federazione a cui l'associazione è affiliata ed in subordine le norme del codice civile.

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